Ipotesi nuovo codice della strada, effetti su sanzioni CDS

La bozza di riforma del Codice della strada diffusa dal MIT il 21 luglio 2026 è allo stato attuale un testo in consultazione, laddove le associazioni e gli operatori possono presentare osservazioni fino al 13 settembre 2026. Quindi nulla di certo sul piano giuridico.

La novità più interessante per gli enti locali riguarda la destinazione degli introiti delle multe. Il 70% dei proventi delle sanzioni verrebbe destinato alla sicurezza stradale, con vincolo di utilizzo per interventi e attività connesse alla sicurezza e alla manutenzione. Il restante 30% rimarrebbe all'ente accertatore, quindi all'amministrazione che svolge l'attività di accertamento, per sostenere i costi e le attività connesse alla gestione della polizia stradale.

La proposta modifica quindi l'attuale sistema, nel quale esistono quote vincolate differenti a seconda della tipologia di sanzione: ad esempio, l'art. 208 prevede attualmente una quota del 50%, mentre per determinate violazioni della velocità rilevate con strumenti elettronici l'art. 142 prevede il 50% all'ente proprietario della strada e il 50% all'ente da cui dipende l'organo accertatore. Il nuovo meccanismo punta quindi a legare maggiormente il gettito delle multe alla strada sulla quale vengono effettuati gli accertamenti e alla sua sicurezza, riducendo la possibilità che le sanzioni siano percepite semplicemente come una fonte di finanziamento dell'ente.

La riforma propone una vera riscrittura del sistema sanzionatorio. Le sanzioni dovrebbero essere articolate secondo la gravità effettiva della violazione e il livello di pericolosità per la sicurezza stradale. Per l'eccesso di velocità viene introdotto un criterio maggiormente progressivo; più è elevato l'eccesso rispetto al limite, maggiore sarà la sanzione.

Viene eliminato il meccanismo che adegua automaticamente gli importi delle multe all'inflazione ogni due anni. Per gli accertamenti effettuati da remoto viene proposta la riduzione del termine per la notifica da 90 a 30 giorni.

Gli importi potranno essere differenziati in funzione, tra l'altro, della tipologia del veicolo, della condotta e delle condizioni del conducente, con particolare attenzione a neopatentati, mezzi pesanti e utenti vulnerabili.

Cosa cambia per il Comune: oggi può avere una quota significativa dei proventi delle sanzioni, ma deve rispettare specifici vincoli di destinazione previsti dagli artt. 142 e 208 del Codice della strada.

Con la proposta, la multa deve produrre risorse da reinvestire nella sicurezza stradale. Il 70% vincolato rappresenterebbe una quota importante da destinare a sicurezza, manutenzione, infrastrutture, segnaletica e interventi collegati alla circolazione. Il 30% all'ente accertatore servirebbe invece a finanziare l'attività di accertamento e gestione.

Circa il "riparto con il proprietario della strada" viene fatta una distinzione importante.

Oggi, per le multe per eccesso di velocità rilevate con dispositivi elettronici, l'art. 142, comma 12-bis, prevede il 50% all'ente proprietario della strada e il 50% all'ente da cui dipende l'organo accertatore, salvo le specifiche regole previste dalla norma. La nuova impostazione del MIT mira invece a riordinare complessivamente il sistema, facendo confluire il gettito secondo il nuovo schema 70% sicurezza/ente proprietario – 30% ente accertatore, con l'obiettivo di rendere più chiaro il rapporto tra chi incassa, chi accerta e chi deve garantire la sicurezza/manutenzione della strada.