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Ipotesi modifica normativa aggiornamento dei principi contabili applicati riguardanti i vincoli attribuiti dall’ente

La Commissione Arconet, nel corso della seduta di novembre scorso, ha individuato una proposta normativa diretta a dare attuazione alla proposta di aggiornamento dei principi contabili applicati riguardanti i vincoli attribuiti dall’ente., elaborata sulla base degli approfondimenti effettuati in occasione delle precedenti riunioni, nel corso delle quali la Commissione Arconet ha verificato che tale aggiornamento non può essere effettuato con i decreti ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 3 bis del d.lgs. n 118 del 2011.


La Commissione Arconet esamina le due seguenti ipotesi alternative di intervento legislativo:

Ipotesi 1 di intervento legislativo

1.Per favorire la gestione delle risorse vincolate del risultato di amministrazione degli enti territoriali, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, negli allegati 4/1 e 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono indicate le modalità che consentono agli enti che rispettano gli indicatori, elaborati dalla Piattaforma dei crediti commerciali, di riduzione del debito pregresso e di ritardo dei pagamenti previsti dall’art. 1, comma 859, lettere a) e b) della legge n. 145 del 2018, di attribuire vincoli specifici di destinazione alle entrate straordinarie accertate e non riscosse derivanti da crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche e di applicarle al bilancio anche se non riscosse.


Ipotesi 2 di intervento legislativo

1.Al paragrafo 9.7.2 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole “specifica destinazione.”, sono inserite le seguenti “Considerato che presentano una alta veridicità e attendibilità, possono essere inserite nei vincoli formalmente attribuiti dall'ente anche le entrate straordinarie accertate e non riscosse derivanti da crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche; le predette risorse vincolate possono essere utilizzate mediante reiscrizione nel bilancio di previsione solo a seguito della loro riscossione. L'amministrazione che al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetta gli indicatori, elaborati dalla Piattaforma dei crediti commerciali, di riduzione del debito pregresso e di ritardo dei pagamenti previsti dall’art. 1, comma 859, lettere a) e b) della legge 145 del 2018, verificata la disponibilità di cassa, anche sulla base della programmazione dei pagamenti, e per motivazioni da specificare, può utilizzare le predette risorse vincolate anche se non ancora riscosse.”.

2.Al paragrafo 9.2.8 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole “specifica destinazione.”, sono inserite le seguenti “Considerato che presentano una alta veridicità e attendibilità, possono essere inserite nei vincoli formalmente attribuiti dall'ente anche le entrate straordinarie accertate e non riscosse derivanti da crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche; le predette risorse vincolate possono essere utilizzate mediante reiscrizione nel bilancio di previsione solo a seguito della loro riscossione. L'amministrazione che al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetta gli indicatori, elaborati dalla Piattaforma dei crediti commerciali, di riduzione del debito pregresso e di ritardo dei pagamenti previsti dall’art. 1, comma 859, lettere a) e b) della legge 145 del 2018, verificata la disponibilità di cassa, anche sulla base della programmazione dei pagamenti, e per motivazioni da specificare, può utilizzare le predette risorse vincolate anche se non ancora riscosse.”.


La Commissione Arconet è invitata a valutare se, dal punto di vista tecnico, ritiene preferibile l’ipotesi n. 2 che aggiorna direttamente gli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, o l’ipotesi n. 1 che autorizza l’aggiornamento con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione Arconet.

L’esame è stato finalizzato ad individuare i pro e i contro delle due alternative, da sottoporre alle valutazioni del legislatore, nell’ipotesi in cui ritenga necessario disciplinare la materia.