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IPAB: no al Superbonus diretto, ok ai condomini ed agli altri bonus edilizi

Le IPAB non possono fruire del Superbonus di cui all'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020, stante l'elencazione tassativa dei soggetti ammessi al beneficio , che non contempla gli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB). Lo chiarisce la Risposta n. 804/2021 che, tuttavia, conferma la possibilità di usufruirne da parte dei condomini, a talune condizioni (ipotesi valida anche nel caso di immobili comunali), e, sempre nel rispetto dei requisiti di legge, anche la possibilità di giovarsi dello sconto in fattura per altri bonus edilizi.

In particolare, in merito alla possibilità che i singoli condòmini, in qualità di locatari, possano fruire del Superbonus qualora vengano realizzati interventi agevolabili, la circolare n. 24/E del 2020 con specifico riferimento alle persone fisiche «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», ha chiarito (cfr. paragrafo 1.2) che, con tale locuzione, il legislatore ha inteso precisare che il Superbonus spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi:

- da quelli strumentali alle predette attività di impresa, arti e professioni;

- dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;

- dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

L'applicazione di tale criterio "oggettivo" comporta, come logica conseguenza, l'esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.

Ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Quindi, pur ribadendo che l'IPAB, in difetto del requisito soggettivo, non può fruire del Superbonus, la circostanza non esclude che i singoli condòmini, in qualità di persone fisiche «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», siano potenzialmente legittimati a beneficiare dell'agevolazione in esame per i prospettati interventi finalizzati all'efficientamento energetico ed alla riduzione del rischio sismico che avrebbero intenzione di realizzare sia sulle parti comuni dell'edificio che sulle singole unità immobiliari.

A tal fine, è necessario, che sostengano direttamente le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso espresso da parte dell'Ente n qualità di proprietario) e che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere ad uso residenziale) siano dagli stessi detenuti in base ad un idoneo titolo giuridico (contratto di locazione regolarmente registrato).

L'Agenzia evidenzia infine che, nel rispetto di tutte le condizioni, limiti ed adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale non è precluso l'accesso al c.d. bonus facciate di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed alle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e miglioramento antisismico (sismabonus), di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr., da ultimo, la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 a cui si rinvia per i necessari ed ulteriori approfondimenti). In tal caso, sussistendone i presupposti, sarà altresì possibile esercitare, con riferimento ai suddetti interventi, l'opzione per il c.d. "sconto in fattura" di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio.

La nota conferma quindi la possibilità, anche per soggetti esclusi dal Superbonus (come gli enti locali) di poterne beneficiare in via indiretta, per il tramite degli inquilini che sostengano le spese.
Per quando riguarda, invece, i bonus edilizi fruibili direttamente anche "dagli enti pubblici" non commerciali, si ricorda che il beneficio presuppone che gli stessi siano comunque soggetti ad imposte sui redditi (v. news).