Invito al contraddittorio preventivo

Con Sentenza n. 8483 del 01/06/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, ha ricordato che, in tema di procedimento tributario, l’invito al contraddittorio inviato e notificato correttamente alla parte nel rispetto dell’art 6 bis della Legge nr. 212 del 2000, pur non avendo la veste formale di uno schema di atto, produce la sua efficacia se consente al soggetto interessato di poter instaurare un confronto informato ed effettivo ed il pieno esercizio del diritto di difesa.

Ricordiamo che l’art. 6-bis della L.212/2000, in materia di Principio di contraddittorio, stabilisce:

“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilita', da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni e , su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e' adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed e' motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.”

Nel decreto-legge del 29/03/2024 n. 39, all’art 7 bis è riportata l’interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'art 6-bis, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo.