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Invio tardivo e correzione CU: termini e sanzioni

E’ scaduto il 17 marzo il termine per trasmettere la Certificazione Unica per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati. Scadrà invece al 31 marzo il termine per inviare le certificazioni relative ai redditi da lavoro autonomo, esclusi i forfettari. Resta il termine del 770 (31 ottobre) per l'invio delle certificazioni relative a redditi non inclusi nella precompilata.

Tuttavia, in caso di errori o omissioni, è possibile correggere sfruttando, grazie ai chiarimenti della circolare dell’Agenzia Entrate del 31 maggio 2024 n. 12, il ravvedimento operoso, ipotesi espressamente vietata di precedenti documenti di prassi.

La tardiva trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, o l’invio di nuove certificazioni per correggere quelle errate, comporta l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. 472/1997 e con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Tuttavia, se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro), con un massimo di 20.000 euro. La sanzione è calcolata per ciascuna comunicazione (v. art. 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322/1998).

Con l’applicazione del ravvedimento operoso, si ottiene una sensibile riduzione: se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione di 100 euro, già ridotta ad un terzo, viene ulteriormente ridotta in funzione del momento della regolarizzazione. Se è invece trasmessa decorsi i 60 giorni, la sanzione ordinaria beneficia comunque delle riduzioni progressive.

Di conseguenza, se il ravvedimento viene posto in essere:
- entro 90 giorni dalla violazione, la sanzione è ridotta a 1/9 (= 33,33 euro /9 oppure oltre i 60 giorni 100 euro / 9);
- oltre 90 giorni dalla violazione ma entro il termine di presentazione del modello 770, la sanzione è ridotta a 1/8;
- oltre il termine per la presentazione del modello 770 relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta a 1/7;
- dopo la comunicazione della comunicazione preliminare che precede l'avviso di accertamento tributario, introdotta per garantire il principio del contraddittorio (schema d’atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000), la sanzione è ridotta a 1/6;
- dopo la consegna del PVC, la sanzione è ridotta a 1/5.

Ricordiamo che è però possibile effettuare un nuovo invio telematico senza sanzioni per scarti o correzioni, a condizione che sia stata effettuata nei termini la trasmissione ordinaria, nei cinque giorni successivi che decorrono:
- nel caso di scarto, dalla data contenuta nella comunicazione di scarto;
- nel caso di correzioni, dalla scadenza ordinaria del 16 marzo (anche se cade di domenica, V. Circolare n. 6/E/2015, par. 2.8).