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Investimenti pubblici: codice CUP negli atti a pena di nullità

L'art. 41 del D.L. 76/2020, a fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, con modifica all'art. 11 della L. 3/2020 dispone la nullità di tutti gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni pubbliche, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dei corrispondenti codici CUP, i quali costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

La disposizione prevede altresì che le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il CUP dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento ella Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.

I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

Per la verifica dello stato di attuazione dei programmi, il Dipartimento della Ragioneria dello Stato metterà a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 144.

Le disposizioni mirano a consentire una visione completa sullo stato di attuazione dei progetti d’investimento pubblico e superare l’attuale segmentazione delle banche dati riguardanti il monitoraggio degli investimenti pubblici, in stretta osservanza del principio di unicità dell’invio dei dati sancito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si rafforza il “sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (c.d. MIP), previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 144 del 1999, quale collettore dei flussi informativi rivenienti dalle principali banche dati di monitoraggio nazionale degli investimenti pubblici, con identificazione puntuale tramite codice CUP degli interventi di investimento.