Invarianza di spesa indennità di funzione per i nuovi Comuni
La Sezione regionale di controllo per la Puglia si è espressa con il Parere n. 110-2020-PAR del 3 dicembre 2020 sulla richiesta del Sindaco di un Comune che chiedeva se il principio di invarianza della spesa per le indennità di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori locali fosse applicabile agli enti di nuova istituzione costituiti dopo il 2014, quali quelli costituiti a seguito di fusione ex art. 15 TUEL.
In questo senso il parere reso dalla Corte: “Il comma 136 dell’art. 1 della l. n. 56/2014 – che, a fronte dell’aumento della composizione dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti disposto dal precedente comma 135, pone la regola dell’invarianza della spesa per gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del TUEL – ha un ambito di operatività segnato da quello del precedente comma 135, di cui costituisce corollario; pertanto, il ridetto comma 136 non opera nei confronti dei comuni i cui consigli siano eletti sul presupposto dell’appartenenza dei medesimi enti a fasce demografiche non attinte dalle disposizioni del comma 135 della l. n. 56/201".