Invarianza di spesa è sull’equilibrio pluriennale
L’art. 86 comma 5 del Tuel prevede che gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.
Che cosa significa invarianza finanziaria? Ci sono due orientamenti nella magistratura contabile:
Secondo il primo orientamento, il vincolo di invarianza finanziaria deve essere valutato con riferimento al solo aggregato delle spese di funzionamento. Infatti, partendo dal presupposto che la spesa di cui all’art. 86, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 non deve «provocare un incremento generale delle spese afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso», l’aggregato delle spese di funzionamento, che comprende le spese relative al mandato degli amministratori, ma non le spese destinate a soddisfare le finalità pubbliche affidate all’amministrazione, è stato ritenuto il più idoneo a fungere da parametro di riferimento.
Il secondo orientamento, invece, valorizza la connessione del vincolo di invarianza finanziaria con l’obbligo di copertura, sancito a livello costituzionale dall’art. 81 comma 3. Secondo tale principio, mentre in sede di adozione della norma è necessario che il legislatore indichi, a fronte dei nuovi o maggiori oneri eventualmente introdotti, i mezzi per farvi fronte, la clausola di invarianza finanziaria impone la neutralità della norma introdotta, la quale, per essere costituzionalmente legittima, non deve produrre, in sede di attuazione, impatti sugli equilibri di bilancio.
In tale ottica, pertanto, la spesa di cui all’art. 86, comma. 5, TUEL può essere sostenuta nella misura in cui trovi copertura in risorse utilizzabili per tali finalità e già presenti nel bilancio dell’ente locale, anche per effetto della riduzione di altre spese.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 154/2021/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto, con deliberazione 17/2021;
“Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente”.