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Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

Secondo la Suprema Corte di Cassazione il principio disposto dell’art. 8 d.lgs. 472/1997, in tema di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, non può mai essere ignorato.

L’art. 8 d.lgs. 472/1997 prevede: “L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi” .

Sul punto la VI Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 31420 del 25 ottobre 2022, riprende quanto già affermato in precedenza dalla stessa Corte con la decisione n. 25315/2022: “«il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8, (rubricato "Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi") prevede testualmente che "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi".Questa Corte ha chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689) e quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass. 6/06/2008, n. 15067)» (Cass. 25315/2022);”.

Di conseguenza, proprio in virtù del carattere afflittivo e personale tipico delle sanzioni tributarie, le stesse non posso essere trasmesse agli eredi.