Interventi finanziati: deroghe al codice CUP in fattura dal 2024
Il comma 479 della Legge di bilancio 2024 ( Legge 30/12/2023, n. 213) novella il comma 7 dell'articolo 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 esonerando dall’obbligo di riportare il codice CUP nelle fatture elettroniche, relative a beni o servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, emesse:
-da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato;
-oppure prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione.
In tali casi le amministrazioni pubbliche titolari delle misure devono però fornire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.
Si ricorda che il comma 6 dell’art. 5 dispone “6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.