Interpretazione delle lex specialis secondo i criteri civilistici
In un procedimento per l’annullamento della determinazione con cui era stata aggiudicato l’affidamento in appalto di un servizio di assistenza educativa specialistica, nonché, di tutti gli atti di gara, veniva interposto appello lamentando, tra le altre, l’erronea interpretazione dei criteri fissati dalla lex specialis per la determinazione del punteggio sull’offerta economica che se interpretate diversamente, e nella tesi delle appellanti correttamente, avrebbero consentito alle medesime di risultare aggiudicatarie.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito con la sentenza n. 7570/2024 del 13 settembre, e decidendo sulla questione sottoposta ha effettuato un’interessante dell’orientamento giurisprudenziale in tema di interpretazione della lex specialis di gara.
Il Collegio, in primo luogo, osserva che per “costante giurisprudenza in materia condivisa da questa Sezione (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9386; Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2021, n. 2710), nelle gare pubbliche, nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.” ciò significa che “ai fini di tale interpretazione, devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto se un'aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l'interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all'interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole”.
Nella ricostruzione del Consiglio “le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale”.
Al fine di tutale l'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di "par condicio", deve essere in prima battuta preferita “l’interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale” (Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3093).
Il giudice del gravame ricorda, infine, che secondo la giurisprudenza i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante sulla lex specialis devono rispettare “il limite del carattere necessariamente non integrativo né modificativo della disposizione di gara oggetto di interpretazione” non potendo forzare e andare oltre il possibile ambito semantico della clausola secondo uno dei suoi possibili significati. (Cons. Stato, sez. III, 23novembre 2022, n. 10301, così anche Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2024 n.1793).