← Indietro

Interpretazione autentica sulla rinegoziazione dei mutui

L’art. 18 del DL 113/2024 dispone interpretazione autentica sulla rinegoziazione dei mutui da parte degli enti locali in applicazione dell’art. 7 comma 2 DL 78/2015 convertito in Legge 215/2015, che consente di di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, per gli anni dal 2015 al 2026.

Come chiarisca l’ufficio studi del Senato, la novella, in particolare, che tale comma 2 includa anche le risorse:

-di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che, in attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia - ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - con i quali le regioni interessate si sono obbligate al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi. Si rammenta, inoltre, che l’art. 1, comma 829, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) ha stabilito che il suddetto comma 46 deve essere interpretato nel senso che l’anticipazione di liquidità in favore delle predette regioni non costituisce indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e che non si applica a tale fattispecie l’articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che disciplina il ricorso delle regioni a mutui e altre forme di indebitamento

-di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.Tali articoli recano disposizioni concernenti anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento di debiti contratti dai suddetti enti territoriali (articolo 2), anche con riferimento (articolo 3) ai debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

Come rilevato dalla relazione illustrativa di accompagnamento dal provvedimento in esame, “la norma di interpretazione autentica ha l’obiettivo di porre sullo stesso piano, dal punto di vista della utilizzabilità dei risparmi conseguiti, le rinegoziazioni dei mutui e dei prestiti obbligazionari con le rinegoziazioni delle operazioni di finanziamento” previste dalle norme richiamate Tale interpretazione è coerente con l’utilizzazione dei risparmi già effettuata dagli enti territoriali ed è “volta a precisare il perimetro applicativo e a scongiurare ogni dubbio anche nelle sedi di controllo”.