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Interpretazione autentica IMU agricola

L’articolo 78 bis del DL 104/2020 in conversione, reca alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole estendendo alcune agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU).

In particolare, si prevede l’applicazione retroattiva dell’equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell'impresa agricola (comma 1); si stabilisce che nelle agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone esercenti attività agricole sono comprese anche quelle relative ai tributi locali (comma 2); si prevede infine che, ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola (comma 3).

La nuova disposizione è la seguente:

Articolo 78-bis. (Interpretazione autentica in materia di IMU)

  1. Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
  2. L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
  3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
  4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.