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Interpello su tassazione separata redditi di lavoro dipendente

L’Agenzia delle Entrate si è espressa su interpello n. 468/2022 in materia di tassazione separata Irpef relativa a corresponsione di redditi arretrati di lavoro dipendente.

L'articolo 51 del Tuir, comma 1, primo periodo, stabilisce che «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro», secondo il cd. principio di cassa.

Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata «gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti»

Indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione, in generale, è sufficiente che per effetto della stipula del contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui gli emolumenti stessi si riferiscono, per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.

Per quanto riguarda, in particolare, gli emolumenti, correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati, corrisposti nell'anno successivo a quello cui gli obiettivi sono raggiunti, come chiarito dalla risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E, è la stessa natura degli emolumenti che comporta, generalmente, l'erogazione nell'anno successivo.

Conseguentemente, la tassazione separata non si applica non solo se gli emolumenti sono corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono, ma anche nel caso in cui l'erogazione nell'anno successivo sia "fisiologica" in considerazione della natura dell'emolumento e non dipenda da una causa giuridica sopravvenuta (ad esempio, se il contratto collettivo è stipulato nell'anno successivo a quello di riferimento).