Intelligenza artificiale per le stazioni appaltanti
Il Codice degli appalti Dlgs 36/2023, all'art. 30 dispone in materia di uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici ed evidenzia che per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
Nell'acquisto o sviluppo di tali soluzioni, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;
b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni tecnologiche utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.