Integrazioni rette non possono prescindere dall’ISEE
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6926/2020 ha sancito chiarito che i regolamenti che disciplinano la compartecipazione comunale al costo delle prestazioni socio-sanitarie non possono prescindere dalle regole stabilite in materia di ISEE dal D.P.C.M. n. 159/2013
L’ ’ISEE resta l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva.
Il Consiglio di Stato ha precisato che “non è possibile “accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire la introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione”.