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Termine dichiarazioni integrative a favore: nessun differimento per il Covid

La Risposta n. 620/2020 dell'Agenzia delle entrate chiarisce che, fatti salvi eventuali ulteriori interventi legislativi, il termine da rispettare per la presentazione di una dichiarazione integrativa (nel caso dei redditi) relativa all'anno d'imposta 2015, resta il 31 dicembre 2020.

L'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 prevede che le dichiarazioni possano essere corrette non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» ovvero «il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» (secondo la formulazione vigente prima delle modifiche recate dall'articolo 1, comma 131, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, applicabile agli anni d'imposta sino al 2015).

Il legislatore emergenziale, al momento, non ha ritenuto di differire ulteriormente lo stesso, per consentire al contribuente di beneficiare anche della riduzione delle sanzioni in sede di ravvedimento.

In particolare, precisa l'Amministrazione finanziaria: "qualora si volesse intendere come imprescindibile un parallelismo tra i termini di presentazione della dichiarazione integrativa e di decadenza dal potere di accertamento del relativo anno d'imposta, ha comunque stabilito che «gli atti [...] per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto­legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi» (si veda il comma 1), così confermando che l'accertamento, seppure notificato, salve alcune eccezioni, entro il 31 dicembre 2021, deve essere sempre emesso nei termini "ordinari". "