← Indietro

Installazione o adeguamento ascensori: IVA al 4% se abbatte le barriere architettoniche

Con consulenza giuridica n. 18/2019, l'Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale da applicare all'installazione e manutenzioni di ascensori. ai fini IVA e della ritenuta operata dai condomini.
In particolare, può usufruire dell'aliquota IVA agevolata al 4% (ai sensi del numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) l'installazione di un ascensore effettuata nell’ambito di un appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Diversamente, qualora si qualifichi come manutenzione straordinaria, l'aliquota IVA sarà quella del 10% (su edifici a destinazione abitativa), determinando la base imponibile secondo la disciplina dei c.d. "beni significativi" (art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 488 del 1999; D.M. del 29 dicembre 1999). L'IVA al 4% è applicabile anche al rifacimento o l’adeguamento degli ascensori alle esigenze dei soggetti che versano in condizioni di disabilità motoria e sensoriale, in quanto si considerano opere dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche.
L'Agenzia fornisce chiarimenti anche sui contratti di manutenzione. Le veriche obbligatorie per legge che hanno ad oggetto la medesima prestazione di accertamento della funzionalità e sicurezza dell’impianto sono riconducibili a manutenzione ordinaria e, se effettuati su immobili a destinazione abitativa, usufruiscono dell'aliquota agevolata al 10%. Viceversa, i servizi relativi alla disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire l’intervento anche nelle ore festive e notturne, nonché quelli relativi alla fornitura in comodato d’uso di una sim card per il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso installati negli impianti, sono servizi eventuali e ulteriori, non riconducibili a prestazioni di manutenzione obbligatoria, per i quali si applica l'aliquota ordinaria. 
La diversa natura dei servizi resi influisce anche sulla ritenuta del 4% che, ai sensi dell'art. 25ter, i condomini sono tenuti ad effettuare a titolo di acconto sui compensi corrisposti per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. Sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare del 7 febbraio 2007, n. 7/E: 
- i corrispettivi relativi alle verifiche obbligatorie relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata devono essere assoggettati alla ritenuta, in quanto relativi ad interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale;
- i corrispettivi relativi ai servizi eventuali ed ulteriori (quali la disponibilità notturna o la sim per il collegamento telefonico dei dispostivi di telesoccorso), ne sono esclusi, atteso che tali somme non sono corrisposte in relazione ad interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale, ma costituiscono il controvalore di ulteriori ed eventuali obbligazioni assunte dall’impresa che cura la manutenzione. 
Va rilevato che l'IVA agevolata al 4% di cui al citato n. 41-ter non fa distinzione sulla tipologia di fabbricato e quindi può essere applicata anche in edifici non a destinazione abitativa, quali uffici, purché inseriti in un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione delle predette opere e le barriere architettoniche preesistano agli interventi di adeguamento.