Installazione colonnine di ricarica dei veicoli elettrici: aliquota IVA
L'installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici destinate esclusivamente ad uso privato non può essere considerata come opere di urbanizzazione agevolabile con l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 ai sensi del numero 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, né nell'ulteriore fattispecie ivi richiamata, ossia tra gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, in quanto il dispositivo consente solo il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo. Lo chiarisce la Risposta n. 218/2020 dell'Agenzia delle entrate, precisando, però, che se le colonnine sono fornite e installate unitamente all'impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt'uno, magari nell'ambito di un contratto di appalto, la relativa fornitura beneficerà dell'aliquota IVA del 10 per cento, prevista per «gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica», ai sensi rispettivamente dei numeri 127-quinquies) e 127-septies) del Decreto IVA. Nel caso in cui la colonnina sia installata autonomamente rispetto all'impianto fotovoltaico, tornerà applicabile l'aliquota IVA ordinaria.
Gli stessi principi valgono se, anziché ad uso privato, le colonnine di ricarica sono fornite ad un soggetto con partita IVA per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.
L'istanza nasce dall'interpretazione dell'articolo 17 -sexies), comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che "le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale". Per l'Agenzia, tale disposizione non consente un'inclusione tout court di queste infrastrutture tra le opere di urbanizzazione primaria, a prescindere, cioè, dal soddisfacimento di esigenze e interessi collettivi di primario spessore. Se ne deduce che i medesimi interventi, anche se privati, destinati ad uso pubblico e non ad uso personale o aziendale, potranno beneficiare dell'aliquota IVA agevolata di cui al n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, consentendo il soddisfacimento di tali interessi.