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Insegna di esercizio e pubblicità

In tema di imposta sulla pubblicità, in data 21/06/2021, la Corte di Cassazione ha confermato che i messaggi pubblicitari apposti sulle cabine fotografiche non possono essere considerate parte integrante dell“insegna di esercizio” (decisione n. 17622 e n. 17623 del 21/6/2021).

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha dovuto esprimersi relativamente ad un ricorso presentato da una società contribuente, la quale sosteneva che i messaggi apposti sulle cabine fotografiche fossero da considerarsi esenti in quanto rientranti nella funzione di un’insegna di esercizio, trattandosi di insegne, destinate a rappresentare il luogo in cui l'attività veniva espletata e lo specifico servizio offerto.

Partendo dal presupposto che l’insegna di esercizio, come esplicato nella normativa vigente all'art. 17, comma 1 bis d.lgs. n. 507/93, ha lo scopo di indicare soltanto i locali nei quali l'impresa esercita, e pertanto tutte le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede sono soggetti all’imposta.

E’ chiaro, quindi, che tutte le scritte “aggiuntive” che offrono indicazioni sui servizi offerti, hanno invece l'inequivoca funzione di pubblicizzare l'attività e, soprattutto, i prodotti che tali apparecchiature sono in grado di offrire al pubblico.

Dunque, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato l’ indiscutibile attività pubblicitaria proprio nel senso indicato dall'art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993.