Inquadramento in ruolo entro il 31 marzo di personale in comando o distacco
Il DL 198/2022, convertito in Legge n. 14/2023, all’art. 1 comma 22-quater differisce il termine di applicazione della disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l’inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco; in base alla novella di cui al presente comma, il termine per l'attivazione della relativa procedura di inquadramento in ruolo viene differito dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.
Come evidenzia il Servizio studi del Senato, la novella di cui al comma 22-quater modifica una disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l’inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco. Tali procedure straordinarie possono essere attivate entro il termine ora oggetto di differimento dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali, con riferimento a dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni50, e ivi compresi, in ogni caso, i soggetti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni - e le autorità amministrative indipendenti; sono esclusi i dipendenti la cui amministrazione di provenienza sia un ente o azienda del Servizio sanitario nazionale ed il personale cosiddetto di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni), nonché, in ogni caso, il personale dirigenziale51. Ai fini dell’attivazione delle procedure straordinarie in esame - le quali sono intese ad assicurare la funzionalità delle amministrazioni -, si tiene conto dell’anzianità maturata durante il comando o distacco, del rendimento conseguito e dell’idoneità alla specifica posizione da ricoprire. La disciplina transitoria in esame specifica inoltre che non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza e che la procedura straordinaria si svolge in deroga alla disciplina sulla mobilità volontaria52. Resta fermo il rispetto del limite della dotazione organica vigente.
Si ricorda che la normativa transitoria in esame prevede altresì - fatte salve alcune esclusioni - la cessazione alla data del 31 dicembre 2022, o alla scadenza successiva eventualmente già fissata, dei comandi o distacchi del personale non dirigenziale in corso alla data del 1° maggio 2022, nel caso di mancata attivazione della suddetta procedura straordinaria di inquadramento in ruolo. Il suddetto termine del 31 dicembre 2022 non risulta coordinato in modo chiaro con la novella di cui al presente comma 22-quater.
Si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto l'introduzione, entro la fine del secondo semestre del 2022, di restrizioni significative dell'uso (come strumenti alternativi alla mobilità) dei comandi e dei distacchi, al fine di renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo.