Inidoneo l’affidamento in house basato sulla sola “esperienza pregressa”
Con parere n. AS2055, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso le proprie considerazioni in merito alla scelta, operata dal Consiglio di un Ente d’Ambito Territoriale Ottimale, inerente la “modalità di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, individuata nell’affidamento in house a società a totale partecipazione pubblica e già operante nel territorio di riferimento, motivando tale scelta sulla base della “esperienza pregressa della società … e dal fatto che quasi tutti gli impianti necessari per soddisfare le esigenze dell’ATO sono di proprietà pubblica”.
L’AGCM ha rilevato nell’operazione alcuni profili di criticità concorrenziale, con specifico riferimento agli “obblighi di motivazione qualificata circa la forma di affidamento prescelta.
In particolare, la Relazione ex articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022, allegata alla deliberazione del Consiglio d’Ambito …, non risulta idonea a giustificare la modalità di affidamento scelta dall’ente.
Innanzitutto, l’Ente d’Ambito motiva la scelta di affidare in house il servizio alla società (omissis) – oltre che sulla valutazione del valore delle quote della stessa, che risulterebbe di molto inferiore a un’eventuale costituzione di società ex novo – eminentemente sulla base del fatto che la società è già attiva sul territorio e sull’esperienza pregressa maturata, senza tuttavia riportare dati concreti in ordine ai risultati ottenuti dalla società sotto il profilo della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, degli investimenti effettuati e degli effetti sulla finanza pubblica. Le uniche informazioni in merito si riducono ad affermazioni generiche sull’operato della società, senza possibilità di valutarne effettivamente la valenza, anche con riferimento ad esperienze paragonabili.”
È opinione dell’Autorità che sia poi irrilevante la circostanza che “quasi tutti gli impianti necessari per soddisfare le esigenze dell’ATO sono di proprietà pubblica”. Non risulta difatti “condizione ostativa alla possibilità di scelta tra le tre opzioni di modalità di affidamento previste dall’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022, come del resto esplicitamente previsto, anche nel caso di gestione delle reti separata rispetto alla gestione del servizio, dall’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto”, il fatto che la proprietà delle reti sia di natura pubblica.
L’Autorità ha altresì proceduto ad evidenziare come il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3682/2021, citata nella Relazione dell’ATO, non sia attuale “rispetto a quanto ora imposto dalla nuova normativa applicabile, frattanto entrata in vigore. L’articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022, infatti, richiede espressamente all’Ente affidante di dare conto di una serie di elementi che risultano gravemente carenti nella Relazione e che non erano richiesti dalla normativa applicabile ratione temporis.
In ogni caso, si ritiene che il contenuto della citata sentenza sia semmai condivisibile nella misura in cui può ritenersi adeguata, anche a vigente legislazione, la scelta di mantenere l’affidamento in house nel caso in cui il pregresso gestore abbia dato concretamente prova di conseguire risultati efficienti, efficaci ed adeguati e sia pertanto da considerarsi un caso di gestione in house virtuosa, tale da giustificare il mancato ricorso al mercato”. Tuttavia, viene osservato come per il caso di specie il documento non relazioni sui risultati ottenuti dalla società nella gestione del servizio in oggetto e che “Anche le restanti argomentazioni esposte nella Relazione non giustificano la scelta compiuta”. L’Ente d’Ambito ha infatti interamente recepito, all’interno della relazione, “l’analisi S.W.O.T. illustrata nella precedente Relazione ex articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022” di cui alla precedente deliberazione dell’Ente d’Ambito, su cui l’Autorità già si era espressa. In merito, vengono pertanto richiamate “interamente tutte le contestazioni relative al contenuto specifico dell’analisi stessa, ampiamente esposte nel citato parere motivato ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990 inviato all’Ente d’Ambito …, e si ribadisce che, di per sé, tale tipo di analisi non è in grado di costituire un’argomentazione esaustiva a supporto della scelta della modalità in house in base alla legislazione vigente”.