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Inesistenza della notifica dell’atto impositivo

La Commissione Tributaria della Regione Campania con sentenza del 18/05/2021 n. 4291/23 ha affermato che la notifica dell’avviso di accertamento che, a seguito di querela di falso, risulti inesistente, è improduttiva di effetti giuridici e giammai può ravvisarsi una sanatoria del vizio rilevato.

Nel caso di specie, il contribuente, con ricorso alla CTP di Napoli, eccepiva di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria dell’Agenzia delle Entrate solo col preavviso di iscrizione di fermo amministrativo. Nel procedimento si costituiva l'Agenzia delle Entrate documentando l'avvenuta notifica dell'accertamento mediante consegna a mani proprie del destinatario

Successivamente, il contribuente, proponeva querela di falso della firma posta in calce alla relata di notifica dell’accertamento. Tuttavia, la CTP disattendeva l'istanza di sospensione del processo proposta dal contribuente e rigettava il ricorso.

La CTR Campania, conseguentemente alla pronuncia pregiudiziale che ha dichiarato non autografa la predetta firma, ha accolto il ricorso per inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento con conseguente nullità sia del preavviso di fermo, impugnato per nullità dell’atto presupposto, sia della pretesa tributaria che costituisce oggetto dell’avviso di accertamento, per decadenza dell'Ufficio ex art. 43 D.p.r n. 600/1973.