← Indietro

Individuazione del controllo pubblico: dirimente per l’analisi successiva e la razionalizzazione

Corte dei Conti Emilia Romagna, giudizio di parifica

All’interno del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione, la Sezione Emilia Romagna della Corte dei Conti ha proposto un’analisi delle partecipazioni detenute dall’Ente territoriale, ricordando come, a prescindere da quale sia “lo strumento prescelto per assolvere alle proprie funzioni, l’azione amministrativa della Regione non potrà non essere posta sotto l’egida dell’art. 97 della Costituzione e quindi dei parametri del buon andamento, declinato anche come necessità di perseguire l’interesse generale della comunità regionale alla luce dell’equilibrio del bilancio e della sostenibilità del debito pubblico”.

In merito alle partecipazioni societarie, su cui si è principalmente concentrata l’attenzione dei Magistrati contabili, sono stati rammentati i limiti normativi posti dal D.lgs. 175/2016 (in particolare i limiti tipologici, di scopo e di attività fissati dagli artt. 3 e 4); non secondaria risulta poi la configurazione del “controllo pubblico”, oggetto di differenti orientamenti giurisprudenziali, ma per la quale la Sezione “rileva un tendenziale consolidamento della linea di interpretazione meno formalistica …, una linea interpretativa, peraltro, coerente con la giurisprudenza” della Sezione medesima.

Ripercorrendo alcune pronunce sul tema, il Collegio ha richiamato quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez, VI, sent. n. 3880/2023), secondo il quale “il controllo pubblico societario non deve necessariamente fondarsi su atti formali, in quanto non imposto da alcuna disposizione del TUSP Più nel dettaglio, un patto parasociale (negozio giuridico ritenuto da una parte della giurisprudenza elemento essenziale ai fini della dimostrazione dell’esistenza del controllo) potrebbe non essere necessariamente redatto in forma scritta, ai sensi dell’art. 2341 c.c.; ciò in omaggio al principio generale della libertà delle forme. Rileva in particolare il Consiglio di Stato nel cennato percorso argomentativo che, “[…]. sia nel TUSP del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa “unitariamente”, il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell’art. 2359 c.c […]”.

Più di recente una pronuncia del T.A.R. Lazio (v. sent. n. 6983/2024) rileva come “l’elemento del controllo pubblico [sia desumibile] anche dall’esame dei quorum deliberativi delle delibere assembleari relative a decisioni strategiche dell’attività sociale, adottate pressoché sempre all’unanimità, a conferma di come le pubbliche amministrazioni […] che detengono partecipazioni azionarie abbiano in concreto influito sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale anche ai sensi dell’art. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 175 del 2016. Tale conclusione, si pone, inoltre, in linea con i principi espressi dal Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 4 del TUSP impone alle società pubbliche un vincolo di scopo in forza del quale “possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l’oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi - è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico” (sentenza 23 gennaio 2019, n. 578)”.”

Per quanto di generale interesse ai fini degli imminenti adempimenti, si segnala che il profilo del controllo pubblico rileva per la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute da un’Amministrazione pubblica, imposta dall’art. 20 del TUSP, in quanto dirimente alla corretta perimetrazione, soprattutto in relazione alle società indirettamente partecipate da ricomprendere nella verifica.

Sul tema della razionalizzazione ex art. 20 TUSP, si segnalano la circolare D&P in pubblicazione oggi nonché la scheda di approfondimento in programma per mercoledì prossimo, 23 ottobre.