Indicazioni utili della Corte dei conti sui piani di revisione ex art. 20 del TUSP
La deliberazione n. 28/2024/VSG della Corte dei conti Campania, nell’analizzare un piano di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del TUSP, fornisce indicazioni utili in merito alla ricomprensione di un Unioncamera regionale nella nozione di “ente pubblico”, segnalando altresì alcune criticità rispetto ai contenuti di suddetto piano, ovvero:
- assenza, nei siti istituzionali di alcune società, di apposita “delibera motivata legittimante, ex art. 11, co. 3, TUSP, l’istituzione di un’amministrazione plurisoggettiva”;
- mancato rispetto, da parte di una società pubblica, degli obblighi di trasparenza fissati in capo alla stessa dal D.lgs. 33/2013;
- carenza di esposizione delle “attività di natura imprenditoriale che si coordinano nell’ambito” di una società consortile partecipata, nonché “gli obiettivi avuti di mira (e conseguiti) in termini di abbattimento dei costi ed incremento dei ricavi”;
- essenzialità di “un costante monitoraggio delle procedure di dismissione" delle partecipate, "per evitare che l’aggravio dei costi derivanti dalla liquidazione si rifletta sugli equilibri finanziari del medesimo”, con conseguente esigenza, rispetto al caso di specie, di indicare “più dettagliate informazioni circa lo stato delle procedure di liquidazione e recesso, le ragioni poste alla base della protrazione temporale oltre i limiti di legge e le misure da adottare per il completamento tempestivo delle stesse” relazionando, in sede di approvazione del prossimo piano, “anche in relazione alle misure adottate per velocizzare il completamento di tali operazioni”;
- necessità, in caso di mantenimento della partecipazione societaria, di motivare analiticamente “non solo in riferimento al rispetto dei limiti finalistici imposti dal TUSP ed in riferimento ai profili di sostenibilità finanziaria e convenienza economica, bensì anche illustrare le ragioni per cui ritiene che la governance societaria sia in grado di effettuare una gestione dei servizi e delle funzioni pubbliche assegnate maggiormente efficace ed efficiente rispetto a quella assicurata attraverso l’internalizzazione del servizio”.