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Indicazioni sull'esenzione da IVA e dazi per l'importazione di mascherine e DPI

Con determinazione direttoriale prot. 107042/RU del 3 aprile 2020, l'Agenzia delle dogane e monopoli ha definito le regole operative, efficaci dal 30 gennaio al 31 luglio, per l’applicazione dell’esenzione da IVA e dazi introdotta con lo scopo di facilitare l’importazione di beni fondamentali alla lotta al COVID - 19. Le disposizioni non operano, quindi, per gli acquisti nazionali o intracomunitari, ma interessano gli enti pubblici territoriali che importano mascherine o altri dispositivi di protezione individuale, per distribuirle gratuitamente.
In particolare, la determina (art. 1) ammette all’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
L'esenzione opera (art. 2) a condizione che le merci siano destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19 ovvero esposte al rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, senza che possano essere trasferite a soggetti diversi o per usi diversi da quelli previsti. Le merci possono restare nella proprietà di chi le distribuisce gratuitamente. 
In sostanza, come chiarito anche dalle FAQ disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non è previsto il pagamento di Iva o dazi per l'importazione di beni nel caso in cui ricorrano congiuntamente le 3 seguenti condizioni:
1. l’importatore deve indicare e provare che il destinatario finale è un ente o organizzazione di diritto pubblico, un altro ente a carattere filantropico o un altro ente autorizzato dallo Stato;
2. i beni devono essere distribuiti gratuitamente per far fronte all'emergenza;
3. si tratti di beni destinati al contrasto emergenza COVID 19 o destinati alle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità.
Occorre prestare attenzione alle pratiche in dogana: all’atto dello sdoganamento deve essere prodotta una autocertificazione, per lo svincolo diretto, il cui modello è disponibile sul sito dell'Agenzia delle dogane. Nel caso in cui l'importatore sia soggetto diverso dal destinatario finale avente diritto (es. ente pubblico, Protezione civile...), questi deve autocertificare i requisiti, sempre tramite modulo disponibile on line. Come chiarito dalle FAQ, nel caso di importazione destinata ad un ente pubblico, per avvalersi delle esenzioni fiscali dovrà essere spuntato l’apposito riquadro nel modello SVINCOLO DIRETTO sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente e l’importatore dovrà compilare l’apposito modello  di autocertificazione per gli importatori. Entrambi i modelli sono  pubblicati sul sito web dell’Agenzia.