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Indicazioni per la razionalizzazione nei casi di analogia o similarità delle attività svolte

Rilevando una situazione ex art. 20, co. 2 lett. c), del TUSP, la Corte dei Conti Lazio ha sottolineato che, seppur la scelta relativa alle modalità di razionalizzazione “rientra nella competenza decisionale e nella responsabilità, dell’Amministrazione pubblica socia, tenendo tuttavia conto dei criteri generali che governano l’azione amministrativa, in termini di ragionevolezza, razionalità e proporzione, oltre che conformità ai fini previsti dal TUSP”, l'onere di razionalizzazione “non può considerarsi adempiuto con l’adozione di una qualsiasi misura di razionalizzazione, ma solo da una misura legittima che, quindi, abbia riguardo alle specificità del caso concreto ed allo specifico parametro di razionalizzazione integrato”.
In tal senso la Corte ha chiarito che “per la legittimità di scelte di razionalizzazione nei casi di “analogia o similarità” delle attività svolte da più enti, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP, occorre individuare oggettivi elementi di analogia (…) per i quali la misura di razionalizzazione adottata dovrà, per essere legittima, essere idonea a superare la non consentita situazione di compresenza di soggetti che svolgono attività simili, muovendosi in ogni caso all’interno della più generale cornice normativa secondo cui le partecipazioni sono consentite solo se “strettamente necessarie” al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente pubblico socio.”. (Corte dei Conti Lazio, deliberazione n. 47/2021/GEST )