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Indicazioni Corte Conti sulla contabilizzazione dei contributi in conto capitale e della cassa

La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 313/2023 ha messo in evidenza alcune frequenti irregolarità nella contabilizzazione dei contributi di parte capitale e non solo.

La Sezione invita l’amministrazione comunale:

1) a contabilizzare le entrate per contributi per spese di investimento, e i correlati impegni di spesa, secondo il principio di competenza finanziaria cosiddetta potenziata e secondo le pertinenti disposizioni di dettaglio del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in ragione della tipologia di contributo di cui l’ente locale è destinatario, attivando ove necessario il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale;

2) a prestare attenzione al trattamento contabile previsto per i contributi a rendicontazione dal punto 3.6, lettera c, con particolare riguardo al cronoprogramma dell’investimento;

3) a garantire la tempestività dei pagamenti, e in caso contrario, ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali a bilancio di previsione e a rendiconto dell’esercizio successivo a quello in cui i termini di legge risultano superati;

4) a curare la costituzione e la gestione della cassa vincolata secondo i pertinenti principi contabili, in accordo con le deliberazioni della Sezione delle autonomie 31/SEZAUT/2015/INPR del 19 novembre 2015 e 17/SEZAUT/2023/QMIG del 25 novembre 2023, anche con riferimento ai vincoli cui sono soggetti i trasferimenti e i ristori dell’emergenza da covid-19, come chiarito da ultimo dalla deliberazione di questa Sezione 134/2023/PRSE del 30 maggio 2023, nonché i fondi del PNRR e del PNC, in quanto caratterizzati da destinazione specifica, e pertanto vincolati sia sotto il profilo della competenza che della cassa;

5) a verificare costantemente l’andamento del contenzioso, anche per garantire gli opportuni accantonamenti prudenziali;

6) a contabilizzare correttamente i trasferimenti e i ristori emergenziali ricevuti nel triennio 2020-2022, anche al fine della definitiva rendicontazione alla Ragioneria generale dello Stato al termine dell’esercizio 2023