Indicazioni ANAC e obbligo motivazionale
Con un'importante pronuncia chiarificatrice in merito al valore delle indicazioni fornite da ANAC e alla possibilità di discostarsi dalle stesse, il Consiglio di Stato ha precisato che il PNA costituisce, in forza di quanto stabilito all'art. 1, comma 2 bis, della L. 190/2012, un "atto di indirizzo" per tutte le amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, del D. L.vo 165/2001 "ai fini dell'adozione dei propri piani triennali anticorruzione".
Le misure contenute nel PNA sono "suggerite e non imposte", ragione per cui "Rimane pertanto nella piena responsabilità delle amministrazioni individuare e declinare queste ed altre misure nel modo che più si attagli allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi come identificati nel processo di analisi e gestione del rischio necessari per l'elaborazione dei PTPC".
Le varie misure indicate sono proposte come un elenco esemplificativo, e non tassativo, di "possibili" soluzioni alle problematiche rilevate ed analizzate dall'ANAC nel PNA, la cui adozione viene "raccomandata" (precedente conforme cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7867/2022).
Ad avviso del Consiglio di Stato le Amministrazioni possono quindi discostarsi dalle indicazioni fornite da ANAC relativamente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ma, in tal caso, sono tenute ad assolvere l'obbligo motivazionale.