Inderogabile l'accantonamento per le perdite delle partecipate
La Corte dei Conti Basilicata, attestando il mancato accantonamento di un ente locale al fondo perdite società partecipate, ha ribadito che le previsioni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 non hanno "carattere facoltativo bensì obbligatorio … al fine di salvaguardare gli equilibri presenti e futuri del bilancio e di verificare l’effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti proprietari nell’ottica “della progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti”". In tal senso "la tassatività delle prescrizioni del D.Lgs. n. 175/2016 non attribuisce margini di scelta agli enti titolari delle partecipazioni, proprio in considerazione del fatto che il fondo è garanzia di salvaguardia degli equilibri presenti e futuri del bilancio", non costituendo dunque motivo di esonero alcuna motivazione addotta dall'ente per il mancato accantonamento. (Corte dei Conti Basilicata - deliberazioni n. 53/2021/PRSP, 56/2021/PRSP)