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Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti

L’articolo 2-bis del DL 113/2024 prevede, a determinate condizioni, una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024 (con corresponsione, in alcuni casi, della stessa nell’anno 2025) – indennità pari, nella misura massima, a 100 euro – e provvede alla quantificazione del conseguente onere finanziario e alla relativa copertura.

Il beneficio in oggetto è subordinato (ora con modifica art. 7 ter DL 155/2024) al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo, alla condizione familiare e all’importo minimo dei redditi da lavoro dipendente.

L’importo dell’indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.

L’indennità è corrisposta, su domanda, dal datore di lavoro sostituto di imposta unitamente alla tredicesima mensilità, con diritto del datore a fruire della compensazione fiscale a partire dal giorno successivo all’erogazione suddetta e con obbligo del medesimo datore, in sede di conguaglio fiscale, di verifica del diritto del lavoratore al beneficio e di recupero delle somme eventualmente non spettanti.

Nei casi di mancata corresponsione insieme con la tredicesima, l’indennità è riconosciuta in sede di dichiarazione dei redditi; in quest’ultima sede, sono altresì determinati gli eventuali recuperi per i casi di importo (in tutto o in parte) non spettante.


Adesso, l’articolo 7-ter del DL 155/2024 modifica la disciplina di una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, introdotta dall’articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Come evidenziato dal servizio del Senato, le novelle di cui al presente comma 1: sopprimono (lettera a)) la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge (in precedenza, tale condizione era posta per il beneficio in esame, fatte salve alcune ipotesi in cui essa già non trovava applicazione); introducono la norma di esclusione dall’indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto34 del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità (lettera b)); inseriscono il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell’ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore (lettera c)35).

Si ricorda, in via di estrema sintesi, che il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all’importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L’importo dell’indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.

Il comma 2 del presente articolo 7-ter provvede alla quantificazione dell’onere finanziario derivante dalle novelle di cui al comma 1 e alla relativa copertura.

Si riassume qui di seguito la disciplina complessiva dell’indennità una tantum in oggetto, come modificata dalle novelle di cui al comma 1 del presente articolo 7-ter.

L’importo dell’indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.

Al fine dell’indennità, il lavoratore dipendente deve rientrare in tutte le seguenti condizioni:

-il reddito complessivo del lavoratore non deve essere superiore a 28.000 euro, ai sensi della lettera a) del comma 1 del citato articolo 2-bis; in base al successivo comma 3, il reddito complessivo, al fine in oggetto, comprende la quota esente dei redditi agevolati, riconosciuta per alcune fattispecie di trasferimento del soggetto in Italia, mentre sono esclusi dal computo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle pertinenze relative a quest’ultima unità. La circolare n. 19/E, diramata dall’Agenzia delle entrate il 10 ottobre 2024, ha chiarito che le norme in oggetto fanno riferimento all’anno d’imposta 2024;

-il lavoratore deve avere fiscalmente a carico almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato (lettera b) del comma 1 del citato articolo 2-bis);

-l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente del lavoratore deve essere di importo superiore a quello della detrazione d’imposta spettante in relazione ai redditi da lavoro (lettera c) del comma 1 del citato articolo 2-bis). Oltre a tale requisito, inerente al livello del reddito da lavoro dipendente, si prevede che la misura dell’indennità sia proporzionalmente ridotta (rispetto all’importo suddetto di 100 euro) qualora il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno (comma 2 del suddetto articolo 2-bis);

-il coniuge o il convivente di fatto del lavoratore non deve essere beneficiario della medesima indennità. Tale condizione è posta dalla novella di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo 7-ter, in correlazione con la soppressione – operata dalla novella di cui alla precedente lettera a) - di ogni condizione relativa alla sussistenza del coniuge fiscalmente a carico.

In base al complesso dei requisiti in oggetto, come modificati dal presente articolo 7-ter, il beneficio è riconosciuto a prescindere da qualsiasi livello del reddito familiare, in ragione della suddetta soppressione di ogni condizione relativa alla sussistenza del coniuge fiscalmente a carico e in ragione della determinazione (come già nel testo previgente) di uno specifico limite di reddito con esclusivo riferimento al lavoratore.