Indennità di funzione amministratori, sparisce l'invarianza della spesa
La Corte dei Conti Lombardia, con parere 200/2024 ha affrontato quesito volto a conoscere se per l’adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori ai sensi della nuova disposizione della legge di bilancio 2022, si possa prescindere dall’applicazione del principio di invarianza della spesa di cui all’art. 1 comma 136 della legge n.56 del 7 aprile 2014 (legge 56/2014).
Nel parere la Sezione argomenta come il legislatore abbia inteso rafforzare l’incentivo economico degli amministratori introducendo un nuovo parametro di calcolo e sottraendo l’indennità di funzione al vincolo specifico dell’invarianza della spesa.
L’indennità di funzione da corrispondere agli amministratori locali deve perciò essere aggiornata in base alla normativa vigente (ai sensi dell’art.1, comma 583 della legge di bilancio 2022) con adeguamento dei parametri di calcolo ed applicando, in base alla classe demografica del proprio ente, le percentuali definite dall’art.4 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, e nel solo rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.