Indennità di carica del sindaco presidente di provincia rimane sul bilancio comunale
L’art. 57 quater del DL 124/2019, prevede una modifica della Legge 56/2014, all’art. 1 commi 59 e 84, consentendo al presidente della provincia di percepire un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco.
Mentre la questione sul cumulo è stata subito chiarita dalla norma (il sindaco presidente di provincia non può percepire due indennità) l’incidenza sul bilancio comunale e provinciale non sembrava invece chiara.
Ipotizziamo che l’indennità del sindaco sia 5 e quella da presidente di provincia (determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo) sia 11. E’ chiaro che il Sindaco non possa percepire 16, ma al massimo 11. Tuttavia, la dicitura "a carico del bilancio della provincia" prevista dalla norma lasciava intendere che la provincia si accollasse 11 e quindi l comune potesse avere un risparmio di spesa pari a 5. Invece l’interpretazione ministeriale, che si tradurrà in una direttiva nei prossimi giorni, sembra orientata a far incidere sul bilancio della provincia la differenza tra l’indennità di sindaco e quella del sindaco del comune capoluogo (su cui è parametrata l’indennità del presidente di provincia). Quindi, nel nostro esempio il comune continuerà ad accollarsi 5 e la provincia si accollerà 6, per un totale di indennità di carica pari a 11