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Indennità Sindaci piccoli Comuni, ci vuole il cofinanziamento

La Corte dei Conti del Piemonte, con delibera 12/2021, ha affrontato un quesito in tema di indennità di carica del Sindaco, alla luce dell'art. 57-quarti, comma 1, d.l. n. 124/2019, n. 124 che ha inserito, all'interno dell'art. 82 TUEL, la disposizione di cui al comma 8 bis, che consente l'incremento dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura di quella spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L'incremento, di cui al comma 8 bis, sopra richiamato, non opera ex lege ma postula l'espressione di una scelta decisionale rimessa all'ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dai dati di esecutività del pertinente atto deliberativo di Giunta. Depone in tal senso formulazione della norma che non quantifica la misura esatta e fissa dell'incremento ma ne stabilisce un tetto massimo nell"85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

Pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il "quantum" dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco, tuttavia, l'assetto normativo appare orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell'indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità, con la necessità per ogni ente di cofinanziare l'incremento in parola.