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Indennità Sindaci Comuni fino a 3.000 abitanti

La Corte dei conti Lombardia, con parere 132/2021 è intervenuta sull’utilizzo dei fondi statali per il finanziamento dell’indennità di funzione spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti).

La Sezione ha espresso il seguente parere: "l'art. 57 quarter, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha rimesso all'autonomia degli enti il compito di determinare, nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge, la misura dell'incremento dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Al tempo stesso, nel prevedere al comma 2 un contributo statale "a titolo di concorso", la norma richiede che l'ente, nel determinare la misura dell'aumento, preveda anche una quota a carico del proprio bilancio, assicurando che tale quota abbia adeguata copertura e non alteri gli equilibri di bilancio".

Di conseguenza la Corte dei Conti, nel ribadire che il Comune deve concorrere con propri fondi alla spesa indennità funzione Sindaco lascia liberi gli enti di quantificare tale misura, in base ai propri equilibri finanziari di bilancio. Cio’ che è fisso naturalmente è il limite massimo dell’indennità stessa.