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Indennità di vacanza contrattuale anticipata a dicembre, chi decide

In materia di erogazione anticipata, a dicembre 2023, di vacanza contrattuale , come disposto dall'art. 3 comma 3 DL 145/2023, ci si chiede a chi spetti la decisione.

L’art. 47 bis Dlgs 165/2001 TUPI, in materia di tutela retributiva per i dipendenti pubblici, dispone:

1.Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2.In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

L’art. 3 (anticipo rinnovo contratti pubblici) del DL 145/2023 dispone:

1.Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2.Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

3.Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 POSSONO erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

La norma specifica che l’incremento in oggetto viene disposto a valere sul 2024, configurando dunque un anticipo che andrà poi scontato dagli aumenti a regime che saranno dovuti a seguito dei rinnovi contrattuali.

Visto che gli enti locali POSSONO (e non “Devono” come invece emerge dal ddl bilancio 2024) erogare l’incremento di vacanza contrattuale anticipato già nel mese di dicembre 2023, ci si chiede chi lo decide. Le organizzazioni sindacali, nel loro ruolo propulsivo di confronto, già stanno sollecitando l’intervento dell’ente locale. Sicuramente la competenza è gestionale; di conseguenza è legittimo un atto dirigenziale in materia; previo confronto in Conferenza dirigenti e verifica sostenibilità finanziaria 2023, di concerto con il Segretario generale. Tuttavia, si ritiene comunque corretta, anche se ridondante, una presa d’atto da parte della Giunta comunale.