Indennità di posizione e di risultato non in linea con il CCNL
La Corte di Cassazione si è espressa, con sentenza della Sezione Lavoro n. 11645/2021, sulle indennità di posizione e di risultato.
I Giudici di legittimità hanno chiarito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva (ex art. 2, comma III, D. lgs. n. 165/2001), la quale è preordinata al perseguimento di numerosi obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili al mero intento di distribuire in maniera razionale le risorse finanziarie.
Pertanto, non è sufficiente, al fine di erogare detti trattamenti, l’adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della Pubblica Amministrazione, il quale deve considerarsi nullo ove non conforme alla contrattazione collettiva, anche se rispettoso dei vincoli finanziari individuati dal Legislatore.
Qualora l’Amministrazione contravvenga a tali disposizioni, dovrà provvedere al recupero delle somme illegittimamente corrisposte.