← Indietro

Indennità di funzione, per la restituzione occorre determina

In riferimento all’obbligo di restituzione – se ne ricorrono i presupposti – della quota di contributo indennità funzioni di cui art. 1 commi 583 e seguenti Legge 234/2021, ricordiamo che la scadenza è prevista per lunedì 15 maggio prossimo e che il Comune deve redigere apposita determinazione di spesa del responsabile dei Servizi finanziari, su indicazione del responsabile del settore Affari generali. Non si può escludere a priori che non si debba restituire nulla, mai casi sono davvero rari.

Il DM Interno del 30 maggio 2022, ha assegnato a ogni Comune un contributo per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori per l’anno 2022 e ha disposto al comma 3 che “I comuni beneficiari sono tenuti a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” - articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1”.

Il termine per la presentazione del certificato sull’impiego del contributo per l’anno 2022 è stato differito al 15 maggio 2023.

Per la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento “Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B”, indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: “Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata” IBAN IT 45 O 01000 03245 348 0 14 3560 03.

Il contributo statale di cui al comma 586 art. 1 Legge 234/2021 non concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni a titolo di IRAP (resta a carico dei Comuni) ma concorre invece alla copertura del maggiore onere sostenuto per la quota annuale dell’indennità di fine mandato del Sindaco.

Occorre riportare in determina, ai sensi dell’art. 1, commi 583-585 Legge 234/2021 l’importo del contributo assegnato con DM 30 maggio 2022 ed utilizzato a titolo di concorso delle maggiori spese per l’incremento delle indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice-sindaco e agli assessori comunali, nonché al presidente del consiglio.

Occorre quantificare la parte di contributo assegnato per l’anno 2022 (eventualmente) non utilizzato, con conseguente obbligo alla restituzione di parte del contributo stesso ed all’invio della relativa certificazione.

Occorre disporre la variazione di bilancio. La variazione di bilancio per applicare sulla competenza 2023 avanzo vincolato 2022 da contributo indennità' funzione amministratori deve essere fatta a cura del responsabile servizio finanziario ai sensi art. 175 comma 5quater lettera c TUEL.

Occorre dare atto che il relativo versamento della quota di contributo da restituire dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento “Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B”, indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: “Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata” IBAN IT 45 O 01000 03245 348 0 14 3560 03;

Occorre trasmettere al Ministero dell’interno, entro lunedì prossimo 15 maggio, la certificazione sull’utilizzo del contributo mediante l’area riservata TBEL.