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Contributo indennità di funzione amministratori, quando è da restituire interamente

Il comma 586 art. 1 legge 234/2021 dispone in materia di contributo statale per indennità di funzione:

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

La Nota metodologica ministeriale chiarisce sul punto:

ll comma 586 prevede che, a titolo di concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli amministratoti locali, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023 e 220 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Al riguardo, va precisato che il decreto-legge n. 124 del 2019, all’art. 57-quater, aveva già previsto un incremento dell’indennità dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, con l’istituzione di uno specifico fondo di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, i cui contributi, secondo le elaborazioni e la metodologia delle Tabelle 1 e 2 della citata “Relazione illustrativa, relazione tecnica e allegato conoscitivo” al disegno di legge di bilancio 2022, continuano ad essere attribuiti separatamente rispetto al presente riparto, secondo le assegnazioni precedentemente disposte dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze del 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 194 del 4 agosto 2020. Pertanto, di tali incrementi si tiene conto per la determinazione del contributo di cui al comma 586. Si precisa infine che l’incremento del presente fondo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, dovrà essere utilizzato, secondo i prospetti 1 e 2 sopra riportati, per euro 37.036.747 ai fini dell’incremento dell’indennità dei sindaci di cui ai commi 583 e 584, per euro 63.328.510 ai fini dell’incremento dell’indennità di vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali di cui al comma 585. Il totale delle assegnazioni ammonta ad euro 100.365.257, pertanto è stato necessario riproporzionare per allineare il riparto ai 100 milioni stanziati per l’anno 2022. Sulla base dei predetti dati si riporta una previsione delle somme occorrenti per i pagamenti dei prossimi anni, che andranno riproporzionate nel rispetto delle risorse attualmente stanziate: Anno 2023 euro: 151.663.055 Anno 2024 e successivi euro: 223.033.905.

La nota di chiarimento del Ministero dell’Interno in data 9 gennaio evidenzia in merito ai Comuni che hanno ridotto con delibera le indennità dei propri amministratori: impossibilità, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, di utilizzare le risorse ricevute con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 per incrementare proporzionalmente o integralmente la ridotta indennità.

Le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto. Pertanto, in caso di una precedente riduzione con delibera dell’ammontare delle indennità previste dalla normativa all’epoca vigente, dovrà applicarsi il comma 3, dell’articolo 1, decreto interministeriale 30 maggio 2022, secondo cui i comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” - articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1.