Indennità di deprezzamento soggetta a ritenuta
E' soggetta a ritenuta del 20%, al pari dell'indennità di esproprio, l'indennità di "deprezzamento" dovuto in caso di espropriazione parziale, ovvero quando l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (cfr. Cass. 7.10.2016, n. 20241).
L'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 33 per il deprezzamento dell'area non espropriata, costituendo parte integrante dell'indennità di esproprio in base ai principi formulati dalla giurisprudenza , deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell'articolo 35 del medesimo decreto. L'espropriato potrà optare, con la dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto, facendo rientrare tali redditi tra le plusvalenze di cui al citato all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR la cui base imponibile è determinata ai sensi del successivo articolo 68.
Lo chiarisce laRisposta n. 476/2023 in applicazione dell'art.35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di seguito TUEPU), in cui sono confluite le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 5 a 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che, ricordiamo, dispone: "qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici." Tale somma rientra tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR . La ritenuta è a titolo di acconto, ma il contribuente può optare in dichiarazione per la tassazione separata.
L'assoggettamento a tassazione delle indennità di esproprio è subordinato alla verifica della collocazione del terreno oggetto del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità.