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Indennità amministratori, riparto fondo statale

Il Fondo statale di cui art. 1 commi 586 e 587 sembra capiente per coprire tutto l’aumento delle indennità degli amministratori, dopo la modifica di cui Legge 234/2021 art. 1 commi da 583 a 587.

Lo si ricava dalla RELAZIONE alla Legge 234/2021, nelle tabelle 1 e 2 di pagina 374 e 375. Facendo la somma dei totali delle indennità Sindaco e altri amministratori, calcolati ipotizzando il massimo numero di amministratori in tutti i Comuni, si arriva esattamente a quanto previsto dal comma 586 ovvero: 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Richiamo normativo

Legge 234/2021 art. 1 commi da 583 a 587

Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali

583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.