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Indennità amministratori, dubbio sulle maggiorazioni

L’art. 2 del DM 119/2000 prevede all’articolo 2 la possibilità di incrementare le indennità degli amministratori con specifiche maggiorazioni rispetto agli importi di cui alla lettera A. In particolare:

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.

La Legge 234/2021, art. 1 commi da 583 a 587, ha riparametrato le indennità. Valgono ancora queste maggiorazioni? Secondo una prima interpretazione sembrava di si, tenuto conto delle ragioni che hanno portato a distinguere all’interno del DM i Comuni turistici rispetto a quelli non turistici di dimensioni similari.

Ma il DM 119/2000 è ancora pienamente in vigore? Secondo il principio di successione delle leggi nel tempo, il DM rimarrebbe in vigore solo per la parte restante, quelle che non disciplina l’ammontare delle indennità, che sono state riparametrate dalla Legge 234/2021 e quindi rideterminate in modo tale da assorbire ogni qualsiasi indennità precedente.

Sicuramente occorre una interpretazione ministeriale per chiarire la questione. Ma fermo restando il principio di rigore e di prudenza che deve caratterizzare l’operato della pubblica amministrazione, pur avendo inizialmente ipotizzato la prima soluzione, ci permettiamo invitare gli enti a NON CONTEGGIARE LE MAGGIORAZIONI DI CUI ART. 2 DM 119/2000 FINO AD AVVENUTO CHIARIMENTO MINISTERIALE.