Indebito retributivo, non basta la buona fede

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza n. 23772/2026 si è occupata della ripetizione dell’indebito retributivo. La controversia riguarda un ex direttore di farmacia comunale al quale il Comune aveva richiesto la restituzione delle maggiori retribuzioni percepite in conseguenza di un inquadramento dirigenziale successivamente riconosciuto illegittimo. Il lavoratore contestava l'obbligo restitutorio sostenendo la propria buona fede, il legittimo affidamento nella correttezza dei pagamenti e l'effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali.

La Cassazione rigetta il ricorso, confermando l'obbligo restitutorio, sulla base di tre argomentazioni fondamentali. La buona fede non esclude la ripetizione dell'indebito. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., la Pubblica Amministrazione ha il diritto-dovere di recuperare le somme indebitamente corrisposte. Il recupero costituisce un atto di natura privatistica e non un provvedimento di autotutela amministrativa. Pertanto, non trova applicazione l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

La buona fede del dipendente e il suo affidamento non impediscono, di per sé, la restituzione, ma può assumere rilevanza ai fini della concreta esigibilità della restituzione e dell'eventuale responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione. Il diritto al recupero e le modalità del suo esercizio devono quindi essere tenuti distinti.

L'ordinamento contempla strumenti di protezione del dipendente, tra cui l'inesigibilità della pretesa restitutoria, valutabile in relazione alle circostanze concrete e ai doveri di correttezza ex art. 1175 c.c. e la tutela risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione responsabile dell'erronea erogazione, ove ne ricorrano i presupposti.

In ogni caso, l'effettivo svolgimento delle mansioni non giustifica automaticamente la maggiore retribuzione.