Sistemata in dichiarazione l'indebita fruizione del buono vacanze
Interessante risposta dell'Agenzia delle entrate (Risposta n. 66/2020) in tema di indebita fruizione del c.d. "buono vacanze" o tax credit di cui all'art. 176 del D.L. 34/2020, nel caso di errata compilazione del modello ISEE. Il contributo, di importo massimo fino a 500 euro, era modulato in base al numero di componenti del nucleo familiare con un limite di reddito fissato in 40.000 euro.
Il contribuente chiedeva come ravvedersi e restituire il dovuto, non avendo i requisiti per poterne beneficiare. L'Agenzia delle entrate, però, che il tax credit ha natura di detrazione di imposta, sebbene a fruizione anticipata per la quota dell'80%. Quindi può essere restituito, senza sanzioni ed interessi, in sede di presentazione della dichiarazione (730 o REDDITI PF), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto. Nel prospetto di liquidazione dell'imposta, infatti, l'importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà ad incrementare il debito IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d'imposta/da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze, con il codice tributo "4001"), ovvero a ridurre il credito IRPEF (rimborsato dal sostituto d'imposta/da utilizzare in compensazione) maturato per il medesimo periodo d'imposta.
A completamento di quanto sopra riportato, si precisa altresì che:
- l'istante non dovrà compilare il rigo E83, codice "3" (non avendo diritto all'ulteriore detrazione del 20 per cento);
- il fornitore dei servizi al quale lo sconto è rimborsato sotto forma di credito d'imposta (o il cessionario dello stesso) non perde il diritto ad utilizzarlo in compensazione (rispondendo, come già ricordato, solo qualora ne benefici "in misura maggiore" rispetto al dovuto/ricevuto).