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Incremento retribuzione di risultato segretari comunali

L’art. 61 CCNL dirigenza 16.07.2024 dispone in materia di disciplina della retribuzione di risultato dei Segretari comunali e provinciali.

In merito, ARAN ha risposto al seguente quesito (AFL 85):

Domanda:

Da quando decorrono le disposizioni in materia di retribuzione di risultato previste dai commi 2 bis e 2 ter dell'art. 61 del nuovo CCNL dell’area FL del 16.07.2024? E’ possibile riconoscere gli arretrati della retribuzione di risultato per effetto degli incrementi contrattuali? Quali tipo di prerogative sindacali bisogna rispettare?

Risposta

- Le disposizioni di cui all’art. 61, commi 2 bis e 2 ter, del CCNL 16.07.2O24 sono entrate in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del contratto nazionale, ossia il 17.07.2024, pertanto la nuova disciplina produrrà effetti solo con riferimento alla valutazione dell’anno 2024.

- Non è possibile procedere alla riliquidazione della retribuzione di risultato relativa agli anni pregressi, inclusi nella vigenza del CCNL, per effetto degli aumenti retributivi ivi previsti, come da orientamento già espresso AFL6.

- Nei soli enti nei quali è presente la dirigenza i criteri per la definizione del sistema di valutazione della performance sono oggetto di Confronto, come previsto dall’art. 34. lett. b) del CCNL 16.07.2024. Negli enti in cui non vi sono dirigenti, la predeterminazione dei criteri non è oggetto di alcuna forma di relazione sindacale.


Art. 61 CCNL dirigenza 16.07.2024

1.Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato alla valutazione della performance, la quale dovrà tenere conto anche delle funzioni aggiuntive conferite. I criteri dei sistemi di valutazione della performance sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. b).

2.Gli enti destinano a tale compenso, con risorse a carico dei rispettivi bilanci e nei limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, un importo non superiore al 10% del monte salari erogato a ciascun segretario nell’anno a cui è riferita la valutazione ai sensi del comma 1.

2-bis. Gli enti possono elevare fino al 15% il limite percentuale di cui al comma 2, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, nei casi di seguito indicati, limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni:

a)segretari di enti con dirigenza;

b)segretari di enti privi di dirigenza a cui sia stato attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale dell’ente temporaneamente priva di titolare, formalmente affidato in conformità all’ordinamento di ciascun ente;

c)segretari a cui siano attribuite le funzioni di segretario di una Unione di comuni;

d)enti interessati da situazioni di calamità naturale.

2-ter I limiti di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere superati negli enti metropolitani, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, qualora sia valutata l’esigenza di un allineamento rispetto alle retribuzioni complessive di livello più elevato corrisposte alla dirigenza dell’ente. A tal fine si dovrà tenere conto di tutte le componenti retributive corrisposte al Segretario, ivi compreso il cosiddetto galleggiamento e, comunque, non potrà consentire il superamento delle predette retribuzioni dirigenziali.

3.In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le amministrazioni possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai segretari comunali e provinciali. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

4.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 42 del CCNL 16.5.2001.