Inconferibilità: no al responsabile tecnico che ha già operato per lo stesso ufficio

L’ANAC, con la delibera n. 371/2026, ha chiarito che non può essere conferito l’incarico di responsabile tecnico comunale a un professionista che, prima del decorso del previsto periodo di raffreddamento, abbia svolto attività professionali per il medesimo ufficio dell’ente.

Il caso esaminato riguarda un professionista che aveva collaborato con un Comune per l’aggiornamento del Piano comunale di protezione civile e che successivamente era stato nominato responsabile del settore tecnico-manutentivo. Secondo l’ANAC, trova applicazione la disciplina dell’inconferibilità prevista dall’art. 4 del d.lgs. 39/2013, poiché l’incarico è stato conferito nell’ambito della stessa struttura che aveva esercitato poteri di regolazione o finanziamento sull’attività professionale precedentemente svolta. Determinanti, ai fini della valutazione, anche la continuità dell’attività resa e le competenze attribuite all’incarico..