Inconferibilità e incompatibilità, prevale la norma nazionale
ANAC ritiene (Atto del Presidente del 13 settembre 2023) che i decreti attuativi della legge Severino, come il N. 39/2013 che disciplina le inconferibilità e le incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, sono prevalenti rispetto a legge regionali, anche speciali, o delle Province autonome.
La richiesta era giunta ad Anac dal Comune di Palermo, intenzionato ad applicare le disposizioni proprie regionali in materia di nomine e designazioni di rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati, invece della normativa nazionale disposta dai decreti Severino.
“Rilevanti esigenze di unità ordinamentale, direttamente collegate ai principi fondamentali della Costituzione, quali il canone di buona amministrazione (art. 97, Cost.) e il dovere di disciplina e onore nell’esercizio delle funzioni pubbliche (art. 54, Cost.) fondano e sostengono una potestà legislativa statale nella materia dell’anticorruzione”, scrive l’Anac.
“Il potere di vigilanza nell’istituzione dell’unica Autorità nazionale anticorruzione, oltre che nella previsione della redazione di un unico Piano nazionale anticorruzione presiede alla necessaria omogeneità della disciplina anticorruzione sul territorio nazionale ed è fondamento dell’accentramento costituzionale della potestà legislativa in capo allo Stato; con il complesso normativo derivante dalla l. 190/2012, è avvenuta l’individuazione da parte della legge statale dei valori soglia, non derogabili, quali punto di equilibrio tra esigenze contrapposte tra lo Stato e le Regioni, in modo tale che non è consentito al legislatore regionale disciplinare la materia dell’anticorruzione, tanto con disposizioni in contrasto, quanto con disposizioni ulteriori, anche più restrittive, rispetto alla legge statale”.
Con riferimento alle nomine specifiche, l’Autorità ha precisato che le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (d.lgs. n. 39/2013) non si applicano ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull’attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale (caso relativo al collegio sindacale di un’azienda sanitaria locale). Infatti, lo svolgimento di funzioni dirigenziali o gestorie costituiscono uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal decreto. Disciplina quest’ultima che non trova dunque applicazione con riferimento ad esempio all’incarico di revisore dei conti.
Le disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013 – scrive Anac - non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto costituiscono l’espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l’azione del funzionario può mettere a rischio l’immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.
Per completezza, Anac specifica che gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie.