Incompatibilità revisore dei conti ente locale
L’art. 236 TUEL dispone in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori dei conti:
1.Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Sul tema, il Ministero dell’Interno ha espresso, in data 7 aprile 2023, specifico parere, rilevando che il collocamento in aspettativa senza assegni non incide sullo status di dipendente della Provincia ai fini dell'applicazione dell'articolo 236 del testo unico. In particolare:
Si fa riferimento alla nota inviata in data 6 marzo 2023 con la quale un revisore, Dirigente dell'Amministrazione provinciale di XXX, in aspettativa ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207 a seguito della nomina a Direttore dell'Azienda di Servizi alla Persona in provincia di YYY, chiede di conoscere se, in caso di estrazione per la nomina a revisore negli enti locali nella provincia XXX, permane il vincolo di ineleggibilità di cui all'articolo 236 del testo unico 267 del 2000. Al riguardo si ritiene opportuno porre l'attenzione sui seguenti aspetti di rilievo.
L'articolo 236 citato prevede, tra l'altro, che l'incarico di revisore non possa essere esercitato dai dipendenti delle regioni, delle province e delle città metropolitane negli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. Il collocamento in aspettativa senza assegni non incide sullo status di dipendente della provincia e, di conseguenza si ritiene che, nella fattispecie, permanga il divieto di svolgere la funzione di revisore nell'ambito della provincia di XXX.
Relativamente all'attuale rapporto di lavoro costituito con l'Ente ASP, a mero titolo collaborativo, rinviando all'Amministrazione regionale per un ulteriore approfondimento, si rappresenta che non sembrerebbe comunque possibile svolgere l'incarico di revisore in nessun ente locale sulla base delle seguenti osservazioni. Come è noto, l'Asp è un'azienda di diritto pubblico non economico, dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro. Tali Aziende svolgono la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.
Si caratterizzano come aziende dei Comuni, singoli o associati in un ambito territoriale definito, distrettuale o subdistrettuale, in un sistema regolamentato e coordinato a livello regionale per garantire omogeneità di accesso e di qualità dei servizi a tutti i cittadini. Il revisore, nominato tra gli iscritti all'albo regionale dei direttori delle ASP, istituito dalla Giunta regionale, su designazione del Presidente della Regione d'intesa con il Sindaco del Comune in cui l'azienda ha la propria sede legale, è stato posto in aspettativa ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 207 del 2001 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.". Detto comma 3 prescrive che la carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. Peraltro, anche la legge regionale 13 febbraio 2003, n.1 all'articolo 9, comma 5, prescrive che "L'incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma".
Infine, si evidenzia che la tipicità della nomina a Direttore dell'ASP, regolata da un contratto di diritto privato, non sembrerebbe escludere i vincoli derivanti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" come si evince dalla sentenza della Cassazione n.25369 del 2020 riferita agli enti del SSN, nella quale vengono espresse considerazioni generali che potrebbero essere estese anche all'incarico in questione. - "Ai sensi dell'articolo 384 codice di procedura civile si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto: ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) - con le relative sanzioni - dettata dall'articolo 53 del d.lgs. n.165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n.39 del 2013).
Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN - peraltro, dalla legge qualificato "esclusivo" - sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di "agente dell'Amministrazione pubblica", da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la P.A." -.