Incompatibilità: insussistenza dell’ipotesi per l’Amministratore unico che è anche direttore tecnico in realtà similare
Rilevando in capo al medesimo soggetto la carica di Amministratore Unico di società di raccolta e smaltimento dei rifiuti, totalmente partecipata da un Ente locale, e il ruolo di direttore tecnico in altra società di gestione dei rifiuti nello stesso territorio, anch’essa totalmente partecipata da altro Ente locale, l’ANAC (delibera n. 136 del 13/03/2024) ha condotto un approfondimento sulla questione al fine di determinare l’eventuale incompatibilità di incarichi dettata dall’art. 12, co. 4, del D.lgs. 39/2013, ai sensi del quale “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: …. c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione”.
Dall’analisi dell’Autorità, le due società sono risultate annoverabili tra gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, così come la carica di Amministratore Unico ricoperta è risultata chiaramente riconducibile alla definizione di “componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico”. Tuttavia, il ruolo di direttore tecnico/ procuratore della società, valutato anche in relazione alle specificità della realtà di riferimento, non è risultato assimilabile ad un “incarico dirigenziale” quanto più ad un “incarico amministrativo di vertice”.
In conclusione, ANAC ha ritenuto sussistere solo uno dei due requisiti richiesti dalla citata disposizione, risultando in tal senso “inapplicabile alla fattispecie in esame l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013”.
Non sono mancate tuttavia alcune considerazioni finali circa la potenziale sussistenza di conflitti d’interesse “conseguenti al cumulo di incarichi e cariche in capo al medesimo soggetto, nell’ambito di entrambe le società”, in relazione ai quali l’Autorità ha ricordato come la vigilanza su tali aspetti sia rimessa alle Amministrazioni di appartenenza.