Incompatibilità consigliere comunale
Il Ministero dell'Interno ritiene che sussiste la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 2), nel caso di un consigliere comunale neo eletto, ex dipendente dell’ente in quiescenza, il quale risulta assegnatario dell’alloggio riservato al custode di un centro sportivo comunale quale contropartita contrattuale a prestazioni lavorative in favore del comune stesso. Nel caso rappresentato appare evidente l’interesse personale dell’amministratore all’esercizio del predetto servizio con il conseguente, potenziale conflitto con l’interesse pubblico; dunque, si può configurare nella fattispecie l’ipotesi di incompatibilità prevista nel predetto art. 63 TUOEL.
In particolare:
Viene richiesto l’avviso di questo Ministero in ordine alla eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità, ai sensi dell’art. 63, comma 1, n. 2), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un neo eletto consigliere comunale, ex dipendente dell’ente in quiescenza, il quale risulta assegnatario dell’alloggio riservato al custode di un centro sportivo comunale quale contropartita contrattuale a prestazioni lavorative in favore del comune. Infatti, tra il predetto amministratore e l’ente locale è stato sottoscritto un regolare contratto individuale, rinnovabile, approvato con deliberazione di giunta, per lo svolgimento delle attività di custodia e manutenzione del centro sportivo comunale.
Al riguardo, come specificato nella nota n. 26851 del 25 novembre 2021, viene in rilievo la norma di cui all’art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la quale statuisce che il titolare, l’amministratore, il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune non possa ricoprire cariche elettive nello stesso ente locale.
La ratio della causa di incompatibilità in esame (annoverabile tra le cosiddette incompatibilità di interessi) consiste nell’impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni di consigliere comunale i soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 44 del 1977, n. 450 del 2000, n. 220 del 2003).
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione precisa che la previsione normativa è finalizzata a scongiurare il rischio di pericoli di deviazioni nell’esercizio del mandato da parte dei consiglieri comunali e il conflitto, anche solo potenziale, che il soggetto interessato sarebbe chiamato a dirimere se dovesse scegliere tra l’interesse personale, in quanto gestore del servizio, e l’interesse pubblico da perseguire in quanto consigliere dell’ente locale che di quel servizio fruisce.
Si ricorda, tuttavia, che la giurisprudenza della Corte Costituzionale è ferma nel ritenere che il diritto di elettorato passivo, quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra i diritti inviolabili riconosciuti dall’art. 2 della Costituzione, può essere disciplinato da leggi generali che possono limitarlo solo al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti generali e fondamentali. Per tale motivo, sussiste il divieto di interpretazione per analogia delle norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità.
Nel caso in parola emerge che il consigliere neo eletto è di fatto titolare dell’affidamento del servizio di custodia e manutenzione di una infrastruttura sportiva, avendone come contropartita la fruizione di un alloggio comunale. Ciò è stato ritenuto ammissibile sulla base di una specifica regolamentazione datasi dall’ente locale sui servizi inerenti la gestione degli immobili comunali.
Nella vicenda appare evidente l’interesse personale del consigliere neo eletto all’esercizio del predetto servizio con il conseguente, potenziale conflitto con l’interesse pubblico cui egli è tenuto a tutelare e a perseguire nell’espletamento del mandato di consigliere comunale; dunque, si ritiene che nel caso in parola possa configurarsi l’ipotesi di incompatibilità prevista nel predetto art. 63 TUEL.
Ciò posto, in conformità al principio generale in base al quale ogni organo collegiale delibera sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all’espletamento del mandato è effettuata attraverso la procedura consiliare prevista dall’art. 69 del decreto legislativo 267 del 2000 che garantisce il contraddittorio tra organo consiliare e consigliere comunale assicurando, a quest’ultimo, l’esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere, entro un congruo termine, la causa di incompatibilità contestata.